Proveremo dunque a tracciare un identikit della NASpI, ponendo maggiore rilievo agli aggiornamenti relativi al 2020, così da attualizzarne il discorso.
Cos’è nello specifico la NASpI? A chi spetta? Quali sono i termini di pagamento?
Abbiamo operato una riflessione sulle principali questioni che la riguardano.
Indice dei contenuti
Partiamo dal principio: la cosiddetta NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Questo Decreto non è altro che il famigerato Jobs Act, introdotto dal Governo Renzi nel lontano 2015 per l’appunto, e che di recente ha ricevuto una nuova bocciatura da parte dell’UE.
La NASpI, in estrema sintesi, spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.
Pertanto nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione è possibile contare sul sostegno al reddito della NASpI.
Esiste anche una particolare tipologia di indennità, chiamata NASpI anticipata. Il beneficiario dell’indennità NASpI, che intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI.
In buona sostanza essa sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
Queste due indennità erano state introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali della Legge Fornero, nel 2013.
L’indennità ASpI era stata istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
È stata erogata su richiesta, per gli eventi di disoccupazione verificatisi proprio fino al subentro della NASpI, il 30 aprile 2015, ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione.
Invece la cosiddetta MiniASpI era una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituiva l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.
Era una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
La domanda della NASpI può essere presentata secondo le seguenti modalità:
Ricordiamo che la domanda deve essere sempre presentata online, non è consentita la modalità cartacea.
In questo caso si deve procedere attraverso il servizio dedicato del sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza, dopo essersi registrati e autenticati sul portale.
Infatti il servizio consente al beneficiario di NASpI di compilare e inviare la domanda con le informazioni e la documentazione relative all’ultimo rapporto di lavoro e alle modalità di pagamento degli importi spettanti.
In seguito, al termine della procedura viene fornita una ricevuta con il numero di protocollo della domanda, che l’utente potrà utilizzare per:
L’emergenza Coronavirus, purtroppo, ha impattato anche sui canali alternativi alla presentazione diretta della domanda online: per patronati e CAF il Decreto Cura Italia ha lasciato autonomia di scelta nell’apertura o chiusura al pubblico.
Comunque sia anche CAF e i patronati, seppur chiusi, hanno garantito e garantiscono attività a distanza. Si può, quindi, chiamare il proprio patronato di fiducia per farsi guidare nella presentazione della pratica.
Con una situazione che rientra lentamente alla normalità adesso si può ripensare anche a questi canali “dal vivo”: durante il lockdown l’unica via possibile, il più delle volte, era necessariamente fare tutto da soli online.
In sintesi èer poterne fruire bisogna essere lavoratori dipendenti, con un contratto di lavoro subordinato (a esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che acquisiscono lo stato di “disoccupati”.
Per tutti i dettagli relativi ai requisiti per ottenere la NASpI potete consultare questo nostro approfondimento.
Di norma, ai termini della legge, la domanda NASpI si presenta all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, a causa dell’emergenza da Covid-19 le tempistiche per l’anno in corso sono variate. E adesso, qui di seguito, vedremo quali sono le novità sulla NASpI per il 2020.
Una delle novità più interessanti sopravvenuta, purtroppo, a causa dell’emergenza da Covid-19, è stata la proroga sulla NASpI per il 2020.
Il Decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus contiene una specifica norma sui tempi di presentazione della domanda NASPI.
La proroga dell’indennità di disoccupazione NASPI è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.
Inoltre, la proroga della NASpI (come anche dell’indennità DIS-COLL) è stata definita nelle sue tempistiche dal decreto Rilancio.
La misura prevede la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL scadute tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Pertanto l’Inps, attraverso il messaggio n. 1286 del 20-03-2020, ha reso nota, a seguito del Decreto la proroga del termine di presentazione delle domande NASpI 2020 e per la NASpI anticipata.
La scadenza per richiedere l’indennità NASpI Inps per i rapporti di lavoro cessati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 risulta dunque prolungata di ulteriori 60 giorni. Questo in aggiunta ai 68 normalmente previsti.
Mentre l’indennità di disoccupazione in forma anticipata è stata prorogata di 60 giorni in aggiunta ai 30 ordinari.
AGGIORNAMENTO: Il Decreto Agosto 2020, all’art.5, ha introdotto e regolamentato una nuova proroga per quanto riguarda NASpI e DIS-COLL. Maggiori informazioni a questo link.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO: Il 29 Settembre 2020 è arrivata una nuova Circolare INPS con ulteriori chiarimenti (per maggiori informazioni clicca qui).
Per maggiori informazioni sulla proroga della NASPI potete cliccare qui.
Alla luce dell’emergenza epidemiologica, inoltre, i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, e i percettori di indennità NASpI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2mila euro per l’anno 2020.
La circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76 fornisce informazioni dettagliate sui provvedimenti, sul regime fiscale e sulle relative istruzioni contabili.
In conclusione l’INPS ha precisato che non serve fare alcuna domanda per ottenere la proroga Naspi, ma basta avere il requisito relativo alla scadenza della prestazione.
Pertanto il pagamento della proroga Naspi viene riconosciuto d’ufficio ai percettori dell’indennità di disoccupazione.
Per maggiori informazioni sulla proroga della NASPI potete cliccare qui.
Fonte: articolo di Simone Bellitto
Ma gli altri commenti? Gli avete cancellati? Soprattutto quelli attinenti alla proroga naspi…e non arrivano i soldi..?
Gentile lettore
Se si riferisce ai commenti relativi all’articolo della proroga NASpI li trova in questo altro articolo dedicato all’argomento: https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/covid-19-proroga-naspi/
Cordiali saluti
Redazione lentepubblica.it